Art. 21

Misure transitorie per le sostanze di cui all'articolo 15

In vigore dal 4 ago 2014
Misure transitorie per le sostanze di cui all' 1.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue prassi vigenti per la messa a disposizione sul mercato e l'uso di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente di cui all', lettere b) e c). In tal caso: (a) il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento; (b) l'uso degli stock esistenti del biocida può proseguire fino a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue procedure vigenti per la messa a disposizione sul mercato o l'utilizzo di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente di cui all', lettera a). In tal caso: (a) il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere da 24 mesi dopo una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore: (i) la data di entrata in vigore del presente regolamento; (ii) la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all', lettera a). (b) L'uso degli stock esistenti del biocida può continuare fino a 30 mesi a decorrere da una delle date seguenti, a seconda di quale sia posteriore: (i) la data di entrata in vigore del presente regolamento; (ii) la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all', lettera a). 3.   Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue procedure vigenti per la messa a disposizione sul mercato o l'uso di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente per il quale l'Agenzia ha effettuato una pubblicazione ai sensi dell', paragrafo 4, per il tipo di prodotto pertinente. In tal caso: (a) il biocida non è più messo a disposizione sul mercato con effetto a decorrere da 12 mesi dopo la data in cui l'Agenzia ha effettuato la pubblicazione elettronica di cui all'; e (b) l'uso degli stock esistenti del biocida può continuare fino a 18 mesi dopo la data di pubblicazione.
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