Art. 1
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008
In vigore dal 31 lug 2014
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
(1)
all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2014» è sostituita da «31 dicembre 2017»;
(2)
all'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2015, 2016 e 2017.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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