Art. 1

In vigore dal 30 lug 2014
Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»; 2) all' sono aggiunte le seguenti lettere: «f) “servizi di intermediazione”: i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. g) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;»; 3) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1.   Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli; b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; c) la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea e a Sebastopoli. 2.   Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari connessi nello specifico allo sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea o a Sebastopoli; b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo; c) la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse di petrolio, gas o minerali in Crimea e a Sebastopoli. 3.   Ai fini del presente articolo e dell'articolo 2 ter si applicano le seguenti definizioni: a) “risorse minerarie”: quelle elencate nell'allegato II; b) “sfruttamento”: esplorazione, prospezione, estrazione, raffinazione e gestione delle risorse di petrolio, di gas e di minerali e prestazione dei relativi servizi geologici; la definizione, tuttavia, non comprende la manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti; c) “raffinazione”: trasformazione, condizionamento e preparazione per la vendita. Articolo 2 ter È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi alle attività di investimento di cui all'articolo 2 bis. Articolo 2 quater 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e le tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli. 2.   L'allegato III comprende le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori: a) trasporti; b) telecomunicazioni; c) energia; d) sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli. 3.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei prodotti elencati nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli; e b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli. 4.   È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3. 5.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, delle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima del 30 luglio 2014 relativo alle attrezzature o alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, l'operazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o. Articolo 2 quinquies Gli articoli 2 bis e 2 ter non si applicano alla concessione di prestiti o crediti finanziari, all'aumento di una partecipazione o alla costituzione di imprese comuni purché: a) l'operazione sia richiesta da un accordo o da un contratto concluso prima del 30 luglio 2014; e b) l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.»; 4) l'allegato del regolamento (UE) n. 692/2014 è rinominato «allegato I» e sono aggiunti gli allegati II e III contenuti nell'allegato del presente regolamento.
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