Art. 10

Documentazione relativa al sistema

In vigore dal 28 lug 2014
Documentazione relativa al sistema L'autorità di gestione fornisce una documentazione funzionale e tecnica completa e aggiornata sul funzionamento e sulle caratteristiche del sistema, accessibile su richiesta dei soggetti pertinenti incaricati della gestione del programma, della Commissione e della Corte dei conti europea. La documentazione di cui al primo comma fornisce la prova dell'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 negli Stati membri interessati.
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