Art. 1

Trasferimento e gestione dei contributi del programma

In vigore dal 28 lug 2014
Trasferimento e gestione dei contributi del programma [Articolo 38, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013] 1.   Qualora a sostegno di uno strumento finanziario vengano effettuati contributi a valere su più programmi oppure su più assi prioritari o misure dello stesso programma, l'organismo di attuazione di tale strumento finanziario mantiene una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per i contributi di ciascun programma, di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura, ai fini della presentazione di relazioni e dell'attività di audit. 2.   Qualora a sostegno degli strumenti finanziari vengano effettuati contributi nazionali, pubblici o privati, a livello dei destinatari finali in conformità alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli organismi di attuazione di tali strumenti finanziari gestiscono in conformità ai paragrafi da 3 a 6 i contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale e che sono effettuati a livello di destinatari finali. 3.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari conservano prove documentali dei seguenti elementi: a) accordi giuridici conclusi con soggetti privati o pubblici concernenti i contributi nazionali pubblici o privati che rappresentano un cofinanziamento nazionale che tali soggetti devono fornire a livello di destinatari finali; b) trasferimento effettivo ai destinatari finali delle risorse che costituiscono il cofinanziamento nazionale da parte di soggetti privati o pubblici; c) contributi nazionali pubblici o privati che rappresentano un cofinanziamento nazionale e che sono effettuati da soggetti privati o pubblici, comunicati all'organismo di attuazione dello strumento finanziario. 4.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari assumono la responsabilità generale dell'investimento a favore dei destinatari finali, compreso il successivo monitoraggio dei contributi dei programmi conformemente agli accordi di finanziamento. 5.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari provvedono affinché le spese coperte dai contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale siano ammissibili prima di dichiararle all'autorità di gestione. 6.   Gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari mantengono la pista di controllo dei contributi nazionali, pubblici o privati, che rappresentano un cofinanziamento nazionale, fino al livello dei destinatari finali.
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