Art. 3
In vigore dal 28 lug 2014
1. Il calcolo dei costi supplementari è basato unicamente sui costi derivanti da svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.
2. Il calcolo dei costi supplementari è basato su una media annua dei prezzi registrati.
3. I costi supplementari sono espressi in euro per tonnellata di peso vivo e, se del caso, tutti gli elementi di costo dei costi supplementari complessivi sono convertiti in euro per tonnellata di peso vivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:1046:oj#art-3