Art. 1
In vigore dal 25 lug 2014
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito dal seguente:
«1. L'allegato I comprende:
a)
le persone fisiche responsabili di azioni o politiche — o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche — che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad esse associati;
b)
le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;
c)
le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, o
d)
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea e di Sebastopoli o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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