Art. 1

In vigore dal 25 lug 2014
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito dal seguente: «1.   L'allegato I comprende: a) le persone fisiche responsabili di azioni o politiche — o che sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche — che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi ad esse associati; b) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; c) le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento, o d) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea e di Sebastopoli o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale ovvero che traggono vantaggio dagli stessi.» .
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Art. 1 Regolamento (UE) 2014/811 — Testo vigente | Portale Normativo