Art. 6
Esternalizzazione di compiti
In vigore dal 25 lug 2014
Esternalizzazione di compiti
L'autorità responsabile può affidare a terzi alcuni dei suoi compiti. Essa tuttavia ne mantiene la responsabilità.
L'autorità responsabile riesamina regolarmente i compiti esternalizzati per accertarsi che l'operato sia soddisfacente e rispetti il diritto dell'Unione e nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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