Art. 14

Audit

In vigore dal 25 lug 2014
Audit 1.   Per emettere il parere di cui all'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'autorità di audit effettua audit finanziari e di sistema. 2.   L'audit di sistema verifica se i sistemi di gestione e di controllo dell'autorità responsabile hanno funzionato efficacemente in modo da garantire con ragionevole sicurezza che le spese incluse nei conti annuali sono legali e regolari.Sulla base di tali audit, l'autorità di audit determina se l'autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione di cui all'allegato. 3.   Gli audit finanziari sono intesi a garantire con ragionevole sicurezza che i conti annuali forniscono un quadro fedele delle spese dichiarate dall'autorità responsabile. Al fine di stabilire se i conti forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti gli elementi delle spese pagate e dei contributi pubblici affluenti e contabilizzati dall'autorità responsabile nel corso dell'esercizio finanziario siano registrati correttamente nel sistema contabile e corrispondano ai documenti contabili giustificativi conservati dall'autorità responsabile. Sulla base di tali conti l'autorità di audit procede in particolare a: a) verificare che l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato nella richiesta di pagamento del saldo annuale presentata alla Commissione corrisponda alle spese contabilizzate dall'autorità responsabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione; b) verificare che gli importi ritirati e recuperati, gli importi da recuperare e gli importi non recuperabili alla fine dell'esercizio finanziario corrispondano agli importi contabilizzati dall'autorità responsabile e siano giustificati da decisioni documentate dell'autorità responsabile; c) verificare che l'autorità responsabile abbia effettuato i controlli amministrativi e sul posto a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 514/2014. Le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) possono essere eseguite a campione. 4.   Nell'ambito degli audit finanziari e di sistema l'autorità di audit ripete alcuni controlli amministrativi o sul posto effettuati dall'autorità responsabile. Sulla base della propria valutazione dei rischi l'autorità di audit determina l'entità delle attività di audit da ripetere. 5.   Se gli audit finanziari o di sistema dell'autorità di audit individuano carenze sostanziali nel funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo dell'autorità responsabile, l'autorità di audit: a) valuta l'impatto finanziario e operativo di tali carenze; b) formula opportune raccomandazioni all'autorità responsabile per l'adozione di misure correttive e preventive; c) monitora l'attuazione di tali misure da parte dell'autorità responsabile e accerta che sussista un piano d'azione per ripristinare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo. 6.   Al termine delle attività di audit di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità di audit comunica i risultati all'autorità designante, indicando se, a suo parere, l'autorità responsabile continua a rispettare i criteri di designazione. 7.   L'autorità di audit si assicura che tutte le informazioni riguardanti le proprie attività di audit di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano adeguatamente comunicate dall'autorità responsabile alla Commissione europea.
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Audit (Art. 14 Regolamento (UE) 2014/1042) — Testo vigente | Portale Normativo