Art. 11

Documenti che formalizzano le sovvenzioni quando l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo

In vigore dal 25 lug 2014
Documenti che formalizzano le sovvenzioni quando l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo 1.   Quando agisce in veste di organo esecutivo, l'autorità responsabile stabilisce le procedure di gestione dei progetti, che prevedono almeno quanto segue: a) la formalizzazione della decisione amministrativa di cofinanziamento dei progetti; b) il monitoraggio della decisione amministrativa, comprese sue eventuali modifiche, con mezzi amministrativi quali lo scambio di corrispondenza o relazioni scritte. 2.   La decisione amministrativa contiene o indica quanto segue: a) l'importo massimo del contributo dell'Unione; b) la percentuale massima del contributo dell'Unione a norma del pertinente regolamento specifico; c) la descrizione dettagliata del progetto e il relativo calendario; d) gli eventuali principali compiti e relativi costi che il beneficiario intende affidare a terzi, se pertinente; e) il bilancio di previsione approvato e il piano di finanziamento del progetto, incluse le spese e le entrate, in conformità delle norme applicabili in materia di ammissibilità; f) il metodo per calcolare l'importo del contributo dell'Unione al momento della chiusura del progetto; g) gli obiettivi operativi del progetto, compresi gli obiettivi quantificati e gli indicatori da utilizzare; h) la disposizione che impone all'autorità responsabile di raccogliere e comunicare almeno una volta l'anno i dati necessari per gli indicatori comuni definiti nel regolamento specifico ed eventuali indicatori specifici per programma; i) la definizione dei costi ammissibili, compresa, se del caso, la descrizione della metodologia per determinare i costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso; j) i requisiti delle registrazioni contabili e le condizioni di versamento della sovvenzione; k) le condizioni per la traccia di audit; l) le disposizioni relative alla protezione dei dati; m) le disposizioni relative alla pubblicità. 3.   Di norma la decisione amministrativa è presa prima dell'inizio di qualsiasi attività del progetto a carico del programma nazionale. 4.   La decisione amministrativa prevede espressamente che la Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e controlli sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nel quadro del programma nazionale.
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Documenti che formalizzano le sovvenzioni quando l'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/1042) — Testo vigente | Portale Normativo