Art. 2
In vigore dal 24 lug 2014
Come disposto all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, l'applicazione dell'aliquota del dazio antidumping individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del succitato regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «Tutte le altre società» di cui alla tabella dell', paragrafo 2, del succitato regolamento.
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