Art. 4
Funzionamento di SFC2014
In vigore dal 24 lug 2014
Funzionamento di SFC2014
1. La Commissione e le autorità competenti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 514/2014 inseriscono le informazioni della cui trasmissione sono responsabili ed eventuali aggiornamenti nel sistema SFC2014.
2. Qualsiasi trasmissione di informazioni alla Commissione è verificata e presentata da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. Tale separazione di funzioni è supportata da SFC2014 o dai sistemi d'informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro direttamente collegati a SFC2014.
3. Gli Stati membri nominano, a livello nazionale o regionale, o sia a livello nazionale che regionale, una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a SFC2014. Tali persone sono incaricate di:
a)
identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;
b)
informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;
c)
verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;
d)
chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;
e)
segnalare tempestivamente casi sospetti di eventi che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;
f)
garantire la costante accuratezza dei dati per l'identificazione dell'utente segnalando eventuali modifiche;
g)
prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali applicabili;
h)
informare la Commissione di qualsiasi cambiamento avente un impatto sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2014 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).
4. Gli scambi di dati e le transazioni recano un firma elettronica obbligatoria in conformità della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate in SFC2014 per lo scambio dei dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.
5. Le informazioni trattate mediante SFC2014 rispettano la riservatezza dei dati personali per le persone fisiche e di quelli commerciali per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:802:oj#art-4