Art. 2
Idoneità a ricevere l'importo aggiuntivo per le persone reinsediate e comunicazione di informazioni
In vigore dal 24 lug 2014
Idoneità a ricevere l'importo aggiuntivo per le persone reinsediate e comunicazione di informazioni
1. Al fine di poter beneficiare dell'importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall'inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di tale periodo.
Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento.
Per le persone che rientrano in una categoria prioritaria o in un gruppo di persone prioritario di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, gli Stati membri conservano anche gli elementi di prova che dimostrano l'appartenenza di tali persone alla rispettiva categoria o al rispettivo gruppo.
2. Ogni Stato membro che abbia ricevuto un importo aggiuntivo per il reinsediamento include nei conti annuali di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 514/2014 il numero di persone reinsediate idonee a beneficiare dell'importo aggiuntivo e, nell'ambito di quest'ultimo, il numero di persone che rientrano in una delle categorie e dei gruppi di persone prioritari di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014. Ogni persona reinsediata può essere contata una sola volta.
Storico versioni
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