Art. 1

Modalità pratiche relative al sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale

In vigore dal 24 lug 2014
Modalità pratiche relative al sostegno operativo finanziato nell'ambito del programma nazionale e del regime di transito speciale 1.   Lo Stato membro che decida di chiedere un sostegno operativo a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 515/2014 fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento, oltre a quelle previste nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014. Lo Stato membro inoltre trasmette alla Commissione un modulo di programmazione indicativa redatto secondo il modello riportato nell'allegato II del presente regolamento. 2.   Se decide di usare il sostegno operativo disponibile per il regime di transito speciale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 515/2014, la Lituania fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento, oltre a quelle previste nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014. 3.   Le informazioni e i moduli di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione mediante il sistema di scambio elettronico di dati istituito dall' del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014.
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