Art. 52
Entrata in vigore
In vigore dal 23 lug 2014
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2016, a eccezione delle seguenti disposizioni:
a)
, paragrafo 3, , paragrafo 5, , paragrafi da 2 a 9, , paragrafo 8, , paragrafo 4, , paragrafo 4, , paragrafo 4, , paragrafo 5, , paragrafo 3, , paragrafo 5, , paragrafi 4 e 5, , paragrafo 6, , paragrafo 2, , paragrafi 3 e 4, , paragrafo 3, , paragrafo 3, , paragrafo 2, , paragrafo 2, , paragrafi 4 e 5, , paragrafo 6, , paragrafo 2, , paragrafo 2, , paragrafo 2, e , che si applicano dal 17 settembre 2014;
b)
l’, l’, paragrafi 1 e 2, gli e l’, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 8;
c)
l’ si applica a decorrere da tre anni dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 8.
3. Quando il regime di identificazione elettronica notificato è compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’ prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica in virtù di tale regime ai sensi dell’ ha luogo non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione di detto regime ma non prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.
4. Nonostante il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, uno Stato membro può decidere che i mezzi di identificazione elettronica a norma del regime di identificazione elettronica notificato ai sensi dell’, paragrafo 1, da un altro Stato membro, siano riconosciuti nel primo Stato membro a decorrere dalla data di pubblicazione degli atti di esecuzione di cui agli , paragrafo 3, e 12, paragrafo 8. Gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:910:oj#art-52