Art. 45

Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web

In vigore dal 23 lug 2014
Requisiti per i certificati qualificati di autenticazione di siti web 1.   I certificati qualificati di autenticazione di siti web soddisfano i requisiti di cui all’allegato IV. 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai certificati qualificati di autenticazione di siti web. Si presume che i requisiti di cui all’allegato IV siano stati rispettati ove un certificato qualificato di autenticazione di sito web risponda a tali norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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