Art. 4

Principio del mercato interno

In vigore dal 23 lug 2014
Principio del mercato interno 1.   Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento. 2.   I prodotti e i servizi fiduciari conformi al presente regolamento godono della libera circolazione nel mercato interno.
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