Art. 33
Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate
In vigore dal 23 lug 2014
Servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate
1. Un servizio di convalida qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che:
a)
fornisce la convalida a norma dell’, paragrafo 1; e
b)
consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di ricevere il risultato del processo di convalida in un modo automatizzato che sia affidabile ed efficiente e rechi la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore del servizio di convalida qualificato.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili al servizio di convalida qualificato di cui al paragrafo 1. Si presume che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano stati rispettati ove il servizio di convalida di una firma elettronica qualificata risponda a dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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