Art. 11

Responsabilità

In vigore dal 23 lug 2014
Responsabilità 1.   Lo Stato membro notificante è responsabile per i danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dei suoi obblighi di cui all’, lettere d) e f), in una transazione transfrontaliera. 2.   La parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dell’obbligo di cui all’, lettera e), in una transazione transfrontaliera. 3.   La parte che gestisce la procedura di autenticazione è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica per non avere garantito la corretta gestione dell’autenticazione di cui all’, lettera f), in una transazione transfrontaliera. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità. 5.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità conformemente al diritto nazionale delle parti di una transazione in cui sono utilizzati mezzi di identificazione elettronica che rientrano nel regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’, paragrafo 1.
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Responsabilità (Art. 11 Regolamento (UE) 2014/910) — Testo vigente | Portale Normativo