Art. 11
Responsabilità
In vigore dal 23 lug 2014
Responsabilità
1. Lo Stato membro notificante è responsabile per i danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dei suoi obblighi di cui all’, lettere d) e f), in una transazione transfrontaliera.
2. La parte che rilascia i mezzi di identificazione elettronica è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dell’obbligo di cui all’, lettera e), in una transazione transfrontaliera.
3. La parte che gestisce la procedura di autenticazione è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica per non avere garantito la corretta gestione dell’autenticazione di cui all’, lettera f), in una transazione transfrontaliera.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità conformemente al diritto nazionale delle parti di una transazione in cui sono utilizzati mezzi di identificazione elettronica che rientrano nel regime di identificazione elettronica notificato a norma dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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