Art. 65

Segnalazione di violazioni

In vigore dal 23 lug 2014
Segnalazione di violazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di reali o possibili violazioni del presente regolamento. 2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per le relative verifiche in materia di reali o possibili violazioni e per il relativo seguito, compresa l’istituzione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni; b) un’adeguata protezione dei dipendenti degli enti che segnalano reali o possibili violazioni commesse all’interno dell’ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; c) protezione dei dati personali sia della persona che segnala le reali o possibili violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi della direttiva 95/46/CE; d) la protezione dell’identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, in tutte le fasi delle procedure a meno che tale divulgazione sia richiesta dal diritto nazionale nel contesto di un’ulteriore indagine o di un successivo procedimento amministrativo o giudiziario. 3.   Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare reali o possibili violazioni a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo. Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:909:oj#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo