Art. 14

Cooperazione tra autorità

In vigore dal 23 lug 2014
Cooperazione tra autorità 1.   Le autorità competenti, le autorità rilevanti e l’ESMA cooperano strettamente, anche scambiandosi tutte le informazioni pertinenti per l’applicazione del presente regolamento. Ove rilevante e opportuno, tale cooperazione include altre autorità e organismi pubblici, in particolare quelli istituiti o designati a norma della direttiva 2003/87/CE. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità rilevanti nelle varie valutazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità competenti in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti tengono in debito conto l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all’, sulla base delle informazioni disponibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:909:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo