Art. 1

Selezione dei programmi da parte della Commissione

In vigore dal 23 lug 2014
Il regolamento (CE) n. 501/2008 è così modificato: a) all'articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le organizzazioni professionali o interprofessionali nell'Unione rappresentative dei settori interessati (di seguito le “organizzazioni proponenti”) presentano i loro programmi allo Stato membro entro il 28 febbraio.»; b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Selezione dei programmi da parte della Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, compreso eventualmente l'elenco degli organismi di esecuzione che hanno selezionato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, insieme ad una copia di ciascun programma. Esso deve essere inviato sia per via elettronica che per posta e deve pervenire alla Commissione entro il 30 aprile. Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati. 2.   Entro il 15 luglio la Commissione informa gli Stati membri interessati qualora constati, per un determinato programma presentato, la non conformità totale o parziale: a) con la normativa dell'Unione europea; o b) con le linee direttrici, per quanto riguarda il mercato interno; o c) con i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda i paesi terzi. 3.   Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3/2008, gli Stati membri trasmettono i loro programmi modificati alla Commissione entro 55 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Dopo aver verificato i programmi modificati, la Commissione decide entro il 30 novembre quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008. 4.   L'organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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