Art. 1
In vigore dal 22 lug 2014
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
1)
l'articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3) È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità elencati nell'allegato IV o destinarli a loro vantaggio.»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
2)
l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 bis
Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;
3)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. L'articolo 4 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto della persona, entità od organismo figuranti nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente l'autorità competente in merito a tali transazioni.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti indicate nei siti Internet elencati nell'allegato V possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:
a)
necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
d)
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.
3. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;
4)
l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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