Art. 1

In vigore dal 22 lug 2014
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato: 1) l'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3)   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità elencati nell'allegato IV o destinarli a loro vantaggio.»; b) il paragrafo 4 è soppresso; 2) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»; 3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   L'articolo 4 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto della persona, entità od organismo figuranti nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente l'autorità competente in merito a tali transazioni. 2.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti indicate nei siti Internet elencati nell'allegato V possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione. 3.   Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»; 4) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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