Art. 4

Sbarco delle catture e delle catture accessorie anteriormente al 1o gennaio 2015

In vigore dal 17 lug 2014
Sbarco delle catture e delle catture accessorie anteriormente al 1o gennaio 2015 Dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2014, il pesce proveniente da stock di cui all' sarà conservato a bordo o sbarcato solo se: a) le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.
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