Art. 62

Audit interno e controlli

In vigore dal 15 lug 2014
Audit interno e controlli 1.   All'interno del Comitato è creata una funzione di audit che deve essere esercitata conformemente agli standard internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal Comitato, risponde a quest'ultimo della verifica che i sistemi di esecuzione del bilancio e le procedure di bilancio del Comitato funzionino correttamente. 2.   Il revisore interno consiglia il Comitato riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. 3.   Il Comitato è responsabile dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.
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Audit interno e controlli (Art. 62 Regolamento (UE) 2014/806) — Testo vigente | Portale Normativo