Art. 59
Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato
In vigore dal 15 lug 2014
Parte I del bilancio riguardante l'amministrazione del Comitato
1. Le entrate della parte I del bilancio sono costituite dai contributi annui necessari per coprire le spese amministrative annuali stimate.
2. Le spese della parte I del bilancio comprendono almeno le spese amministrative, operative, per personale, remunerazione, di infrastruttura e per la formazione professionale.
3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali di risoluzione di applicare commissioni conformemente alla legislazione nazionale, a copertura delle proprie spese amministrative del tipo di cui ai paragrafi 1 e 2, comprese le spese sostenute per collaborare con il Comitato e assisterlo.
Storico versioni
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