Art. 2

Emblema dell'Unione

In vigore dal 11 lug 2014
Emblema dell'Unione 1.   L'emblema dell'Unione è creato conformemente agli standard grafici di cui all'allegato. 2.   L'emblema dell'Unione è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile. Una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati. 3.   L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. L'altezza minima dell'emblema dell'Unione è di 1 cm. Per gli articoli promozionali di piccole dimensioni, l'altezza minima dell'emblema dell'Unione è di 5 mm. 4.   Quando è pubblicato su un sito web, l'emblema dell'Unione è reso visibile all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che gli utenti debbano scorrere la pagina verso il basso. 5.   Se accanto all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Si raccomanda di collocare il simbolo lontano dal logo dell'organizzazione terza.
Storico versioni

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