Art. 3
Responsabilità dei fornitori
In vigore dal 11 lug 2014
Responsabilità dei fornitori
1. I fornitori che immettono sul mercato unità di ventilazione residenziali provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2016, siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
ogni unità di ventilazione residenziale è corredata di un'etichetta stampata, nel formato di cui all'allegato III, e contenente le informazioni ivi indicate; l'etichetta deve essere presente almeno nell'imballaggio dell'unità. Per ciascun modello di unità di ventilazione residenziale è a disposizione dei distributori un'etichetta elettronica del formato e con le informazioni di cui all'allegato III;
b)
è disponibile una scheda del prodotto come indicato nell'allegato IV. La scheda è presente quantomeno nell'imballaggio dell'unità. Per ciascun modello di unità di ventilazione residenziale è a disposizione dei distributori e sui siti web pubblici una scheda del prodotto elettronica, quale descritta nell'allegato IV;
c)
la documentazione tecnica di cui all'allegato V è fornita su richiesta alle autorità degli Stati membri e della Commissione;
d)
sono fornite le istruzioni per l'uso;
e)
ogni pubblicità relativa ad uno specifico modello di unità di ventilazione residenziale che contenga informazioni concernenti l'energia o il prezzo indica la classe di consumo energetico specifico di tale modello;
f)
qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di unità di ventilazione residenziale, che ne descrive i parametri tecnici specifici, ne indica la classe di consumo energetico specifico.
2. A partire dal 1o gennaio 2016 le unità di ventilazione residenziali immesse sul mercato sono munite di un'etichetta nel formato di cui all'allegato III, punto 1, se sono unidirezionali, e di un'etichetta nel formato di cui all'allegato III, punto 2, se sono bidirezionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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