Art. 4
In vigore dal 10 lug 2014
L' non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sud Sudan da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da personale dell'ONU o dell'IGAD, da rappresentanti dei mass media, da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
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