Art. 1
In vigore dal 9 lug 2014
1. Ogni domanda di titolo d'importazione per il granturco, nell'ambito del contingente di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 27 giugno 2014 a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2014, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 7,692996 %.
2. È sospeso, per il periodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 4 luglio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:746:oj#art-1