Art. 6

Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

In vigore dal 7 lug 2014
Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato Le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato VI nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza del mercato di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE al fine di garantire l'ottemperanza alle specifiche relative alle UVR di cui all'allegato II del presente regolamento e alle specifiche relative alle UVNR di cui all'allegato III del presente regolamento.
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