Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 7 lug 2014
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle unità di ventilazione e istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile da rispettare ai fini della loro immissione sul mercato o messa in servizio.
2. Il presente regolamento non si applica a unità di ventilazione:
a)
unidirezionali (immissione o espulsione) con potenza assorbita nominale inferiore a 30 W, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione;
b)
bidirezionali con potenza assorbita nominale totale dei ventilatori inferiore a 30 W per flusso d'aria, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione;
c)
che sono ventilatori assiali o centrifughi dotati unicamente di un contenitore a norma del regolamento (UE) n. 327/2011;
d)
indicate esclusivamente come operanti in atmosfera potenzialmente esplosiva, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
e)
indicate come destinate esclusivamente all'impiego in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo, e che rispettano le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di incendio del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
f)
indicate esclusivamente come operanti:
i)
a temperature di esercizio dell'aria movimentata superiori a 100 °C;
ii)
a temperatura ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato al di fuori del flusso d'aria, superiore a 65 °C;
iii)
a temperatura dell'aria movimentata o a temperatura ambiente di esercizio del motore, se collocato al di fuori del flusso d'aria, inferiore a – 40 °C;
iv)
ad una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c.;
v)
in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti con sostanze abrasive;
g)
che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o per consentire il trasferimento di calore o la sua estrazione che sia aggiuntivo rispetto al dispositivo del sistema di recupero di calore, ad eccezione del trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o sbrinamento;
h)
classificate come cappe aspiranti per cucine che ricadono nell'ambito del regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione (7) sugli apparecchi da cucina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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