Art. 13

Rischio di impresa

In vigore dal 3 lug 2014
Rischio di impresa 1.   Il gestore dello SPIS stabilisce un solido sistema di controllo e gestione per identificare, monitorare e gestire i rischi di impresa, comprese perdite derivanti dalla inadeguata attuazione di strategie commerciali, flussi di cassa negativi o spese operative inattese o eccessive. 2.   Il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio, ad esempio da azioni ordinarie, riserve dichiarate o altri utili non distribuiti, così da poter continuare ad operare e prestare servizi ove incorra in perdite di esercizio. L'ammontare di tali attività è determinato in base al profilo di rischio di impresa e dal lasso di tempo richiesto per attuare un risanamento o una liquidazione ordinata dei servizi e delle operazioni critiche una volta intraprese tali azioni. 3.   Il gestore dello SPIS si dota di piani di risanamento attuabili e, eccezion fatta per gli SPIS dell'Eurosistema, di liquidazione ordinata. 4.   Il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio sufficienti ad attuare il piano di cui al paragrafo 3. Il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio per un ammontare minimo pari alle spese operative correnti semestrali. Tali attività si aggiungono alle risorse detenute a copertura di inadempienze dei partecipanti o di altri rischi coperti ai sensi degli . Al fine di evitare la duplicazione dei requisiti di solvibilità può esservi compreso il capitale proprio detenuto in base a requisiti patrimoniali internazionali basati sul rischio. 5.   Le attività detenute a copertura del rischio di impresa sono sufficientemente liquide e di qualità elevata da assicurarne la tempestiva disponibilità. Il gestore dello SPIS deve essere in grado di realizzare tali attività con effetti negativi sul prezzo minimi o nulli, così da poter continuare ad operare in caso di perdite commerciali. 6.   Il gestore dello SPIS elabora un piano attuabile per raccogliere capitale aggiuntivo ove il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 4. Il piano è presentato in Consiglio per l'approvazione ed è aggiornato con periodicità almeno annuale. 7.   Agli SPIS dell'Eurosistema non si applicano il paragrafo 2 e quelli da 4 a 6.
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Rischio di impresa (Art. 13 Regolamento (UE) 2014/795) — Testo vigente | Portale Normativo