Art. 10
Regolamento monetario
In vigore dal 3 lug 2014
Regolamento monetario
1. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro si assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale.
2. Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o unilaterali in valute diverse dall'euro assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale, ove tale opzione risulti praticabile e possibile.
3. Ove non sia utilizzata moneta di banca centrale, il gestore dello SPIS si assicura che i regolamenti monetari abbiano corso mediante l'utilizzo di un'attività con rischio di liquidità basso o nullo.
4. Ove il regolamento abbia corso in moneta di banca commerciale, il gestore dello SPIS monitora, gestisce e limita i rischi di liquidità e di credito che derivano dalle banche commerciali di regolamento. In particolare, il gestore dello SPIS stabilisce e monitora per le proprie banche di regolamento l'adesione a rigidi criteri che tengono conto, tra l'altro, del loro regime regolamentare e di vigilanza, merito di credito, capitalizzazione, accesso alla liquidità e affidabilità operativa. Il gestore dello SPIS monitora e gestisce altresì la concentrazione dell'esposizione di credito e di liquidità dello SPIS nei confronti delle banche di regolamento.
5. Se il gestore dello SPIS effettua il regolamento in moneta di banca commerciale mediante scritturazioni sui propri registri contabili, minimizza e monitora strettamente i propri rischi di credito e di liquidità.
6. Se il regolamento ha corso in moneta di banca commerciale, gli accordi del gestore dello SPIS con le banche commerciali di regolamento stabiliscono con chiarezza:
a)
quando avvengono i trasferimenti sui registri contabili delle singole banche di regolamento commerciale;
b)
che i trasferimenti, una volta effettuati, sono definitivi;
c)
che i fondi ricevuti sono trasferibili nel minor tempo possibile, come minimo entro la fine della giornata.
Storico versioni
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