Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014
In vigore dal 3 lug 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014
Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 37 bis
Squali alalunga
1. È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione WCPFC.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»;
2)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 37 ter
Squali seta
1. È vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis) nella zona della convenzione WCPFC.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»;
3)
l'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
4)
l'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
5)
l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
6)
l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:732:oj#art-1