Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

In vigore dal 3 lug 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014 Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 37 bis Squali alalunga 1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione WCPFC. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 37 ter Squali seta 1.   È vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis) nella zona della convenzione WCPFC. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»; 3) l'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 4) l'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; 5) l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; 6) l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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