Art. 23
Comunicazione delle proiezioni
In vigore dal 30 giu 2014
Comunicazione delle proiezioni
1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, di cui all' del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente ai formati tabulari di cui all'allegato XII del presente regolamento, utilizzando il modello di comunicazione fornito e la procedura di trasmissione introdotta dalla Commissione.
2. Gli Stati membri forniscono informazioni supplementari, in formato testuale, per quanto riguarda:
a)
i risultati dell'analisi di sensibilità per il totale delle emissioni di gas a effetto serra comunicato, accompagnata da una breve spiegazione sui parametri che sono variati e su come;
b)
i risultati dell'analisi di sensibilità, separando le emissioni totali disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE, le emissioni totali incluse nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE e le emissioni totali del settore LULUCF, ove tali informazioni siano disponibili;
c)
l'anno dei dati di inventario (anno di base) e l'anno della relazione sull'inventario utilizzato come punto di partenza per le proiezioni;
d)
le metodologie utilizzate per le proiezioni, compresa una breve descrizione dei modelli utilizzati e della loro copertura settoriale, geografica e temporale, i riferimenti per ulteriori informazioni sui modelli e informazioni sulle principali ipotesi esogene e sui parametri utilizzati.
3. Nove mesi prima del termine per la trasmissione di una relazione sulle proiezioni a norma dell', paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013 e previa consultazione degli Stati membri, la Commissione raccomanda valori armonizzati per i principali parametri determinati a livello sovranazionale, comprendenti i prezzi del carbonio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione e i prezzi del petrolio e del carbone per le importazioni internazionali, al fine di assicurare la coerenza delle proiezioni aggregate dell'Unione.
Storico versioni
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