Art. 17

Comunicazione degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra

In vigore dal 30 giu 2014
Comunicazione degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra 1.   Gli Stati membri comunicano gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 525/2013, conformemente alla tabella per la comunicazione secondo il formato comune — tabella riassuntiva 2 come segue: a) a un livello di disaggregazione delle categorie di fonti che riflettono i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X – 1; b) escludendo le emissioni e gli assorbimenti totali approssimativi di CO2 equivalente dovuti alle attività LULUCF; c) aggiungendo due colonne per comunicare in modo distinto le emissioni incluse nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e le emissioni di cui alla decisione n. 406/2009/CE per categorie di fonti, ove disponibili. 2.   Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche sui principali fattori delle tendenze delle emissioni riportati nella tabella riassuntiva 2 rispetto all'inventario già presentato. Tale spiegazione riflette soltanto le informazioni disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X – 1.
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