Art. 1

In vigore dal 30 giu 2014
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 992/95 è aggiunta la seguente riga: «09.0859 ex 1604 12 91 ex 1604 12 99 10 11 19 Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia Dal 1o agosto 2014 al 31 luglio 2015 1 400 tonnellate di peso netto sgocciolato 0»
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