Art. 1
In vigore dal 27 giu 2014
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
1.
All'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l'immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.»
2.
L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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