Art. 5

Cumulo

In vigore dal 27 giu 2014
Cumulo 1.   Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per questi ultimi settori o attività, a concorrenza del massimale pertinente di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. 2.   Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento a concorrenza del massimale da questo previsto, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento. 3.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
Storico versioni

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