Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 27 giu 2014
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati; b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione; d) aiuti per l'acquisto di pescherecci; e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci; f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce; g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci; h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014; i) aiuti alle attività di pesca sperimentale; j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa; k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale. 2.   Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficiano di aiuti «de minimis» concessi a norma del medesimo regolamento. 3.   Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (18), il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:717:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo