Art. 5

Monitoraggio

In vigore dal 27 giu 2014
Monitoraggio Il monitoraggio da parte della Commissione, di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, viene effettuato utilizzando, in particolare, i seguenti strumenti di pianificazione e rendicontazione: a) i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione del piano generale europeo ATM; b) il piano strategico della rete e il piano operativo della rete; c) i piani prestazionali, in particolare con riferimento alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 11, paragrafo 5 e all'allegato II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 (6); d) le tabelle di rendicontazione, con particolare riferimento alle informazioni di cui al rigo 3.8 della tabella 1 e punto 2, lettera m) dell'allegato II e i righi 2.1 e 2.4 della tabella 3 dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (7); e) il monitoraggio dei progetti di attuazione di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 da parte del gestore della realizzazione; f) i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo; g) i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione in relazione alla normalizzazione.
Storico versioni

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