Art. 5
Monitoraggio
In vigore dal 27 giu 2014
Monitoraggio
Il monitoraggio da parte della Commissione, di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013, viene effettuato utilizzando, in particolare, i seguenti strumenti di pianificazione e rendicontazione:
a)
i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione del piano generale europeo ATM;
b)
il piano strategico della rete e il piano operativo della rete;
c)
i piani prestazionali, in particolare con riferimento alle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 11, paragrafo 5 e all'allegato II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 (6);
d)
le tabelle di rendicontazione, con particolare riferimento alle informazioni di cui al rigo 3.8 della tabella 1 e punto 2, lettera m) dell'allegato II e i righi 2.1 e 2.4 della tabella 3 dell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (7);
e)
il monitoraggio dei progetti di attuazione di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 da parte del gestore della realizzazione;
f)
i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione dei blocchi funzionali di spazio aereo;
g)
i meccanismi di rendicontazione della pianificazione e attuazione in relazione alla normalizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:716:oj#art-5