Art. 1

Prescrizioni in tema di certificazione

In vigore dal 25 giu 2014
Il regolamento (UE) n. 211/2013 è modificato come segue: 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Prescrizioni in tema di certificazione 1.   Le partite di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli importate nell'Unione e originarie di o spedite da paesi terzi sono accompagnate da un certificato in conformità al modello stabilito nell'allegato, dal quale risulti: che i germogli o i semi sono stati prodotti in condizioni che soddisfano i requisiti generali in tema di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004; che i germogli sono stati prodotti in condizioni che rispettano i principi di rintracciabilità stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 (*1); che sono stati prodotti in stabilimenti riconosciuti conformemente ai principi stabiliti nell' del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione (*2) e che rispettano i criteri microbiologici stabiliti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005. Il certificato ed, eventualmente, i risultati delle prove microbiologiche sulle enterobatteriacee di cui al paragrafo 4 del presente articolo, devono essere redatti nelle lingue ufficiali del paese terzo di spedizione e dello Stato membro in cui avviene l'importazione nella UE o essere accompagnati da una traduzione conforme in tali lingue ufficiali. Se lo Stato membro di destinazione lo richiede, il certificato dev'essere inoltre accompagnato da una traduzione giurata nelle lingue ufficiali di tale Stato membro. Uno Stato membro può tuttavia accettare l'uso di una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla sua. 2.   L'originale del certificato accompagna la partita sino alla sua destinazione finale indicata nel certificato. 3.   In caso di frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia del certificato. 4.   Tuttavia, in deroga all'obbligo di cui al paragrafo 1 di attestare ufficialmente che i semi sono stati prodotti in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 852/2004 e fino alla data del 1o luglio 2015, le partite di semi per germogli destinati a essere esportati verso l'Unione devono essere sottoposte, prima dell'esportazione, a un esame microbiologico sulle enterobatteriacee per verificare il rispetto delle condizioni igieniche di produzione. I risultati di tali prove microbiologiche non devono superare le 1000 ufc/g. 5.   Gli operatori del settore alimentare che producono germogli con semi importati devono mettere il certificato e i risultati delle prove a disposizione delle autorità competenti, qualora esse lo richiedano. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16)." (*2)  Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68, del 12.3.2013, pag. 24)» ." 2) L'articolo 4 è soppresso. 3) Il modello di certificato per l'importazione di germogli o di semi destinati alla produzione di germogli riportato nell'allegato è sostituito dal testo allegato al presente regolamento."
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