Art. 1

In vigore dal 23 giu 2014
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato: 1) all' sono aggiunte le seguenti lettere: «h) “navi designate”, le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento; i) “punto di contatto del governo della Libia”, il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 3 dell'UNSCR 2146 (2014).»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 ter 1.   È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia. 2.   È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato. 3.   La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta ritornando in Libia. 4.   La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata, se il comitato delle sanzioni ha così specificato. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo devono essere notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione. 6.   Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, comprese la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.»; 3) l'articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 La Commissione è autorizzata a: a) modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; b) modificare l'allegato V conformemente a modifiche dell'allegato V della decisione 2011/137/PESC e in base ad accertamenti eseguiti dal comitato per le sanzioni conformemente ai paragrafi 11 e 12 della risoluzione 2146 (2014).»; 4) l'allegato V è aggiunto come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:690:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo