Art. 2
In vigore dal 18 giu 2014
Le sostanze specificate nell'allegato e i mangimi contenenti tali sostanze, prodotti ed etichettati prima del 9 gennaio 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 9 luglio 2014 possono continuare a essere immessi sul mercato ed utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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