Art. 54
Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
In vigore dal 17 giu 2014
Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive
1. I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti sostengono un prodotto culturale. Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, ciascuno Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali.
3. Gli aiuti possono assumere la forma di:
a)
aiuti alla produzione di opere audiovisive;
b)
aiuti alla preproduzione; e
c)
aiuti alla distribuzione.
4. Se uno Stato membro subordina l'aiuto a obblighi di spesa a livello territoriale, i regimi di aiuti alla produzione di opere audiovisive possono:
a)
imporre che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o
b)
calcolare l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva in termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro che corrisponde l'aiuto, generalmente in caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.
In entrambi i casi, se uno Stato membro impone ai progetti che intendono beneficiare degli aiuti un livello minimo di attività di produzione da effettuare sul proprio territorio, questo livello non supera il 50 % del bilancio totale di produzione. Inoltre, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera in alcun caso l'80 % del bilancio totale di produzione.
5. Sono ammissibili i seguenti costi:
a)
per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
b)
per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
c)
per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.
6. L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.
7. L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:
a)
al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
b)
al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.
8. L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.
9. Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.
10. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini dello Stato membro che li concede e i beneficiari non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale.
Storico versioni
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