Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007

In vigore dal 16 giu 2014
Modifiche del regolamento (CE) n. 219/2007 Il regolamento (CE) n. 219/2007 è così modificato: 1. L' è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L'impresa comune cessa di esistere il 31 dicembre 2024. Per tenere conto della durata del programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) Orizzonte 2020, istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)(“programma quadro Orizzonte 2020”), gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'impresa comune sono lanciati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati fino al 31 dicembre 2021. (*1)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 — 2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104)»;" b) il paragrafo 3 è soppresso; c) al paragrafo 5, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente: «— sovrintendere alle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale ATM, mediante sovvenzioni ai membri e attraverso le misure più appropriate, quali appalti o l'aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013». 2. All'articolo 2 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il personale dell'impresa comune è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali. Il periodo complessivo di assunzione in ogni caso non può superare la durata dell'impresa comune.»; 3. L' è così modificato: a) al paragrafo 2, il primo e il comma sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il contributo dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014 — 2020, inclusi i contributi dei paesi EFTA, proveniente dagli stanziamenti di bilancio assegnati al programma quadro Orizzonte 2020 è pari a 585 000 000 EUR. Le modalità del contributo dell'Unione sono stabilite in un accordo generale e in accordi annuali relativi all'esecuzione finanziaria che sono conclusi tra la Commissione, per conto dell'Unione, e l'impresa comune. Le modalità comprendono la messa a disposizione di dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione, compreso sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione, e le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune SESAR anche sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.» b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Tutti i contributi finanziari dell'Unione all'impresa comune cessano allo scadere del quadro finanziario 2014 — 2020, a meno che il Consiglio decida altrimenti sulla base di una proposta della Commissione.»; 4. L'articolo 4 bis è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il regolamento finanziario applicabile all'impresa comune è adottato dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Esso si discosta dal regolamento finanziario quadro solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'impresa comune e previo accordo della Commissione.»; b) il paragrafo 2 è soppresso; 5. L'articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione.»; b) il paragrafo 3 è soppresso; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, la posizione dell'Unione nel consiglio di amministrazione per quanto riguarda le decisioni relative a modifiche significative del piano generale ATM è adottata dalla Commissione. mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.» 6. L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal Comitato per il cielo unico istituito dal regolamento (CE) n. 549/2004. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.»; 7. L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Valutazione intermedia e relazione Entro il 30 giugno 2017, la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia in merito all'attuazione del presente regolamento e ai risultati ottenuti dall'impresa comune, concentrandosi in particolare sull'impatto e l'efficacia di tali risultati concreti conseguiti durante il periodo stabilito, in conformità al piano generale ATM. Le valutazioni riguardano anche i metodi di lavoro, nonché la situazione finanziaria generale dell'impresa comune. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia dell'impresa comune sono tenuti in considerazione nella valutazione approfondita e nella valutazione intermedia di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.»; 8. L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
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