Art. 7
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
In vigore dal 16 giu 2014
Esperti nazionali distaccati e tirocinanti
1. L'impresa comune S2R può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune S2R. Il dato relativo al numero di esperti nazionali distaccati espressi in posti di lavoro equivalenti a tempo pieno è aggiunto alle informazioni sul personale di cui all', paragrafo 4, in linea con il bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce regole relative al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune S2R e all'impiego di tirocinanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2014:642:oj#art-7