Art. 14
Tutela degli interessi finanziari dei membri
In vigore dal 16 giu 2014
Tutela degli interessi finanziari dei membri
1. L'impresa comune S2R autorizza il personale della Commissione e gli altri soggetti da essa autorizzati o dalla Commissione, nonché la Corte dei conti, ad accedere ai suoi siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare le revisioni contabili.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche in loco, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (11) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) al fine di determinare se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione o decisione o un appalto finanziato a norma del presente regolamento.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, i contratti, le convenzioni e le decisioni derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune S2R, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali revisioni contabili e indagini, nei limiti delle loro rispettive competenze.
4. L'impresa comune S2R garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.
5. L'impresa comune S2R aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (13). L'impresa comune S2R adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.
Storico versioni
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