Art. 1
In vigore dal 12 giu 2014
Il regolamento (UE) n. 582/2011 è così modificato:
1)
all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Fino al 31 dicembre 2015, in caso di nuovi tipi di veicoli o di motori, e fino al 31 dicembre 2016, per tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio all'interno dell'Unione, il fabbricante può valersi di disposizioni alternative, ai sensi dell'allegato X, punto 2.3.3.3, per monitorare il DPF.»;
2)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2014:627:oj#art-1